L’entrata in vigore della Direttiva (UE) 2023/2673 segna un punto di svolta nella tutela del consumatore digitale e offre alle imprese l’occasione per ripensare i propri contratti in chiave accessibile.
A partire da oggi, 19 giugno 2026, i professionisti che operano nel commercio elettronico sono tenuti a integrare nelle proprie piattaforme una funzione di recesso digitale — il cosiddetto pulsante di recesso — che consenta al consumatore di sciogliere il contratto a distanza direttamente dall’interfaccia utilizzata per l’acquisto.
L’obbligo discende dalla Direttiva (UE) 2023/2673, che modifica la Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, e dal relativo decreto legislativo di recepimento nell’ordinamento italiano. La ratio è chiara: garantire l’effettività del diritto di recesso rimuovendo gli ostacoli pratici che, nella prassi, ne rendevano spesso difficoltoso l’esercizio.
Requisiti tecnici e principi di progettazione
La norma impone che la funzione di recesso sia:
Il legislatore europeo ha inteso codificare un principio già affermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE: le modalità di esercizio di un diritto non devono essere più gravose di quelle previste per la conclusione del contratto (cfr. CGUE, C-61/22, in materia di disdetta contrattuale).
L’accessibilità come criterio di conformità
L’introduzione del pulsante di recesso si colloca nel più ampio contesto dell’European Accessibility Act (Direttiva 2019/882), che impone requisiti di accessibilità per prodotti e servizi digitali a beneficio delle persone con disabilità.
La convergenza tra le due discipline è evidente: un’interfaccia che non consenta a tutti gli utenti — inclusi quelli che si avvalgono di tecnologie assistive — di individuare e attivare agevolmente la funzione di recesso non può considerarsi conforme.
Sul piano nazionale, il decreto legislativo n. 82/2022 (di recepimento dell’EAA) e la Legge n. 4/2004 (c.d. Legge Stanca), come modificata dal d.lgs. 106/2018, forniscono il quadro di riferimento per gli obblighi di accessibilità applicabili ai soggetti privati che erogano servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili.
Un’occasione per rivedere i contratti in ottica accessibile
L’adeguamento al nuovo obbligo non si esaurisce nell’implementazione tecnica del pulsante. Rappresenta piuttosto l’occasione per una revisione complessiva dell’architettura contrattuale e informativa delle piattaforme e-commerce.
In particolare, è opportuno verificare che:
Profili sanzionatori e conclusioni
Il mancato adeguamento espone il professionista a:
Il pulsante di recesso non è un mero adempimento tecnico, ma l’espressione di un principio più ampio: l’accessibilità dei diritti digitali. La possibilità per ogni utente di esercitare facoltà contrattuali in modo immediato, strutturato e privo di barriere costituisce oggi un parametro di valutazione della qualità — e della liceità — dei servizi online.
Per le imprese, questo è il momento di trasformare un obbligo di compliance in un’opportunità di differenziazione competitiva, adottando un approccio accessibility-first nella progettazione delle proprie interfacce e dei propri contratti.
